Convivenze di fatto
Legame affettivo tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, adozione, matrimonio o unione civile
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione di residenza o abitazione.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
- accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.
Ufficio responsabile dell'istruttoria: Ufficio Anagrafe
I due interessati devono necessariamente recarsi di persona all'Ufficio Anagrafe nell'orario di apertura per avviare il procedimento, sia nel caso di Dichiarazione di Convivenza di fatto che nel caso di comunicazione del Contratto di Convivenza redatto dinanzi ad un Notaio o un Avvocato.
In questa sede l'Ufficiale di Stato Civile verificherà tutti i requisiti da possedere per instaurare la convivenza di fatto.
La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:
- al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
- al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
- successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.
Descrizione dei destinatari: La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Chi può presentare l'istanza: La convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Non è prevista documentazione da produrre, se non i documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi.
E' necessario, invece, essere in possesso, per entrambi, dello stato civile "libero" (mai sposati o divorziati).
Il procedimento non prevede costi.
Nessuna scadenza.
Prenota appuntamento:
- Martedì: ore 09:00 - 12:00 e ore 16:30 - 17:00
- Mercoledì: ore 09:00 - 12:00
- Giovedì: ore 09:00 - 12:00 e ore 16:30 - 17:00