Verifica dell'uso delle fonti rinnovabili di energia (quantità minime e incentivate)
Attestazione necessaria al rilascio del titolo edilizio dell’opera privata o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera pubblica.
Ove sia obbligatorio l’uso delle rinnovabili (nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti) il rispetto dei limiti di Legge è necessario al rilascio del titolo edilizio dell’opera privata o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera pubblica.
Ufficio responsabile dell'istruttoria: Conservazione e uso razionale dell’energia (Energy manager)
La Relazione tecnica in materia di efficientamento energetico di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs 192/2005, allegata al titolo edilizio o facente parte degli elaborati del progetto di opera pubblica, contiene – tra l’altro - le specifiche dell’impianto fotovoltaico di progetto e le percentuali di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, per il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria nel rispetto delle quantità minime e le condizioni di Legge.
Descrizione dei destinatari: Gli interlocutori dell’Energy manager sono i Responsabili del procedimento (edilizia privata) e i Responsabili unici del procedimento (edilizia pubblica), nonché i tecnici estensori delle Relazioni energetiche, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Chi può presentare l'istanza: Tecnici abilitati e iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
Deposito della Relazione tecnica sull’efficientamento energetico, resa dal Progettista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art.47 del Dpr 445/2000, come disposto nell’art.15, comma 1 del Dlgs, 192/2005, contenente le specifiche dell’impianto fotovoltaico di progetto e le percentuali di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, per il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria nel rispetto delle quantità minime e le condizioni di Legge.
Sono già compresi nei diritti di istruttoria e segreteria dell’Istanza di Permesso di costruire.
30 giorni per la verifica dell'Energy Manager.
- martedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 17:30;
- giovedì: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.
La Relazione tecnica ex art.8, comma 1 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. contiene tutte le verifiche sul rispetto dei requisiti minimi contenuti nei DM 26/06/2015, effettuate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei progettisti.