Compensazione e/o rimborso

Procedimento per la richiesta di compensazione e/o rimborso per pagamenti relativi all'Imposta di Soggiorno.


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Informazioni generali Informazioni generali

Nel caso in cui il contribuente abbia pagato delle somme per l'Imposta di Soggiorno che in realtà sono in eccesso o che ritiene non dovute, può avanzare istanza di rimborso al Comune per:

  • ottenere la possibilità di compensare il proprio credito sui successivi versamenti d’imposta;
  • avere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

Il rimborso o la compensazione sono disposti dopo le conseguenziali verifiche effettuate.

Termini del procedimento Termini del procedimento
Competenze sul procedimento Competenze sul procedimento

Ufficio responsabile dell'istruttoria: Ufficio Imposta di soggiorno

Cosa si ottiene (Provvedimento finale) Cosa si ottiene (Provvedimento finale)
Presentando l’istanza di rimborso o compensazione il Comune provvede a verificare l’effettiva spettanza e l’importo maggiormente versato e conseguentemente al rimborso o alla compensazione degli importi dovuti.
Come si fa Come si fa

Ai fini del riconoscimento della compensazione o del rimborso è necessario compilare la domanda di istanza o compensazione allegando la documentazione che provi i pagamenti in eccesso e presentarla:

Destinatari Destinatari
Cosa serve Cosa serve

Documentazione necessaria:

  • istanza di rimborso o compensazione;
  • eventuali documenti a sostegno della stessa;
  • attestazione bancaria dell’IBAN, nel caso in cui si opti per la restituzione con accredito sul proprio conto bancario.
Costi e pagamenti Costi e pagamenti

La presentazione dell’istanza per il rimborso o la compensazione delle maggiori somme non prevede costi.

Fasi e scadenze Fasi e scadenze

Il rimborso delle somme versate, ed eventualmente non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente riconosciuto il diritto alla restituzione, così come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

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Sede del servizio: Via Giacomo Costa, 2, Salerno, 84126.

Orari per il pubblico Orari per il pubblico
  • Martedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30;
  • Giovedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30.
Vincoli Vincoli
Casi particolari Casi particolari
Procedure collegate all'esito Procedure collegate all'esito
Link utili Link utili
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni
Strumenti di tutela Strumenti di tutela
Settore merceologico Settore merceologico
Lingua Lingua
Area di competenza del contenuto Area di competenza del contenuto
Settore Tributi
Stato Stato

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