Accesso Civico Semplice

L’ accesso civico semplice consente l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.


facebook|telegram|twitter
Informazioni generali Informazioni generali

L'Accesso Civico Semplice, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

L'esercizio di tale diritto non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Termini del procedimento Termini del procedimento
Competenze sul procedimento Competenze sul procedimento

Ufficio responsabile dell'istruttoria: U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Cosa si ottiene (Provvedimento finale) Cosa si ottiene (Provvedimento finale)
Comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione sul sito del documento/dato/informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Come si fa Come si fa

La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per il tramite dell'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cui va trasmessa l'istanza mediante posta elettronica certificata.

Per sottoporre la richiesta occorre scaricare il Modulo per la richiesta di accesso civico semplice reperibile dalla sezione "Documenti Correlati", compilarlo e sottoscriverlo o con firma digitale sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo - in tal caso allegando copia di un documento di identità - e procedere all’invio telematico della domanda da casella PEC su urp@pec.comune.salerno.it

Destinatari Destinatari
Cosa serve Cosa serve
Costi e pagamenti Costi e pagamenti

Non sono previsti costi per l'inoltro della richiesta.

Fasi e scadenze Fasi e scadenze

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), ricevuta l’istanza, è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

Il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Accedi al servizio on line Accedi al servizio on line
Accedi al servizio di persona Accedi al servizio di persona
Orari per il pubblico Orari per il pubblico
Vincoli Vincoli
Casi particolari Casi particolari
Procedure collegate all'esito Procedure collegate all'esito
Link utili Link utili
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e del titolare del potere sostitutivo e per lo storico delle richieste di accesso, si può fare riferimento alla pagina relativa all'Accesso Civico sul portale Amministrazione Trasparente.

Per maggiori dettagli sulla normativa relativa agli istituti di accesso civico si può fare riferimento all'art.5 del D.Lgs. 33/2013.

Strumenti di tutela Strumenti di tutela
Settore merceologico Settore merceologico
Lingua Lingua
Area di competenza del contenuto Area di competenza del contenuto
Servizio Sistemi Informativi
Stato Stato

E' stato utile